Il Testo Unico per la Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) obbliga il datore di lavoro a effettuare la valutazione dei rischi in azienda, i cui risultati vanno poi riportati nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). L’art. 28 del D.Lgs. 81/08 indica che il DVR deve avere una data certa (testimoniata da un timbro ufficiale) e deve contenere:
I rischi che vanno analizzati sono di diversa natura, da quello del rumore al rischio chimico fino al rischio di stress da lavoro correlato. Il DVR va aggiornato periodicamente, in occasione di ogni variazione sostanziale dell’attivitŕ lavorativa, ad esempio: introduzione di nuovi macchinari e/o attrezzature; introduzione di nuove sostanze; variazioni nel ciclo di lavoro; nuova disposizione dei macchinari nell’ambiente di lavoro; ristrutturazione di locali o rifacimento di impianti.
CDS Service mette a disposizione la sua esperienza per offrirvi una consulenza per la stesura del Documento di valutazione Rischi. Vi ricordiamo che le sanzioni previste in caso di mancanza del DVR sono l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 17 comma 1 a) D.Lgs. 81/08), invece nel caso di mancato aggiornamento arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 18 comma 1 z) D.Lgs. 81/08). Non esitare a contattarci per ricevere le informazioni che desideri o un preventivo gratuito.